Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende riformare il sistema delle professioni intellettuali aggiornandolo alla realtà di oggi, con particolare riferimento alle esigenze derivanti dal progresso di integrazione europea e dai processi di internazionalizzazione che coinvolgono anche le professioni intellettuali. Nel contempo si intende provvedere al riconoscimento legislativo delle associazioni delle professioni cosiddette «non regolamentate», che costituiscono una realtà che attende da tempo una specifica disciplina. Le regole introdotte per le associazioni delle professioni riconosciute devono coesistere con il sistema delle professioni «protette» o «regolamentate», cui fa riferimento l'articolo 2229 del codice civile che, nell'ambito della riforma proposta, assumono la denominazione di professioni «di interesse generale». La nuova normativa proposta si applica alle professioni intese in un'accezione molto ampia ovvero a tutte quelle attività economiche dirette «al compimento di atti, alla prestazione di servizi od opere a favore di terzi», abitualmente esercitate «con lavoro intellettuale» per le quali «è richiesto un titolo di studio universitario o equipollente avente valore legale». Essa abbraccia, quindi, in un sistema comune, tutte le libere professioni che rappresentano uno dei pilastri del pluralismo e dell'indipendenza nell'ambito economico-sociale,

 

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e che assolvono a ruoli di pubblico interesse. Il settore professionale, parte cospicua del mercato del lavoro, merita una riforma organica tesa alla modernizzazione e alla maggiore competitività del nostro Paese nell'economia globale. La proposta di riforma si coordina perfettamente anche con le disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di concorrenza, libera circolazione dei servizi e diritto di stabilimento; i vincoli che derivano dall'ordinamento comunitario costituiscono limiti generali della potestà legislativa di Stato e regioni e sono esplicitamente richiamati nella proposta di legge. In quest'ottica la riforma rappresenta un passaggio indispensabile anche nel processo di integrazione europea. Rispetto al quadro costituzionale vigente l'intervento proposto intende fornire un quadro unitario della materia.
      Tale normativa si applica a tutte le professioni per il perseguimento dei seguenti fini:

          a) tutelare gli interessi generali della professione, valorizzandone la rilevanza economica e sociale;

          b) tutelare il corretto esercizio della professione nonché l'indipendenza di giudizio e l'autonomia di chi la esercita;

          c) assicurare la correttezza e la qualità della prestazione professionale;

          d) favorire il pieno sviluppo della persona umana, la sua libertà e dignità, nonché l'effettiva partecipazione del professionista all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

      Per quanto riguarda le professioni «protette», si prevede che in base alle norme quadro si proceda a un adeguamento degli attuali ordinamenti professionali o all'introduzione di nuove disposizioni attraverso deleghe legislative al Governo.
      Le disposizioni della presente proposta di legge costituiscono norme generali di riforma economico-sociale e le disposizioni legislative dei singoli ordinamenti professionali, come modificate in base ai decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe previste, sono princìpi fondamentali della materia. Le regioni, anche a statuto speciale, e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base all'articolo 117 della Costituzione, potranno esercitare la potestà legislativa concorrente conformandosi a tali norme.
      La proposta di legge è suddivisa in quattro titoli: titolo I - parte generale; titolo II - professioni di interesse generale; titolo III - associazioni delle professioni riconosciute; titolo IV - provvedimenti di attuazione.
      Le disposizioni generali del titolo I si applicano a tutti i tipi di attività professionali.
      Il capo I si apre con le disposizioni relative all'oggetto, alle definizioni e alle finalità (articoli 1, 2 e 3). Sono poi enunciate le disposizioni sull'esercizio delle attività professionali, prevedendo il regime applicabile ai liberi professionisti, ai professionisti dipendenti e la possibilità di esercitare la professione in forma societaria (articoli 7 e 8). È altresì prevista una specifica disciplina in materia fiscale e previdenziale (articoli 11-12).
      L'articolo 14 prevede, in base alla delega disposta dall'articolo 37, che il Governo adotti un decreto legislativo per il riconoscimento pubblico e l'organizzazione delle professioni intellettuali e determina princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega. In base a questi il Governo dovrà valutare quali siano le professioni meritevoli di tutela attraverso l'istituzione di ordini ai sensi del titolo II (professioni di interesse generale) e quelle per le quali è sufficiente favorire l'organizzazione in associazioni ai sensi del titolo III. Al riguardo, l'articolo 14 disciplina il riconoscimento pubblico e l'organizzazione delle professioni intellettuali, prevedendo il diritto dei professionisti ad ottenere il riconoscimento pubblico delle professioni che non sono disciplinate da disposizioni normative a condizione che vengano individuate soglie di rilevanza soggettiva e oggettiva relativamente al settore economico di riferimento dell'attività svolta escludendo, altresì, che possa essere

 

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considerata professione un'attività che riguardi prestazioni che hanno una connotazione tipica delle professioni di interesse generale.
      Si prevede inoltre che spetta al Ministero della giustizia (di concerto con i Ministeri competenti) il potere di riconoscimento delle professioni in esito a un'istruttoria diretta ad accertare la sussistenza di determinati requisiti con la specificazione che anche in caso di esito negativo dell'istruttoria il Ministero della giustizia può concedere il riconoscimento (motivato analiticamente) a una professione che ha una connotazione tipica delle professioni di interesse generale laddove risulti che tale attività abbia fondamento teorico e pratico, venga esercitata in modo diffuso nel territorio nazionale e abbia rilevanza economica o sociale.
      In base alle definizioni dettate dall'articolo 2, per professione di interesse generale si intende la professione il cui accesso, in virtù dell'interesse generale che riveste l'attività prestata dal professionista, è soggetto alla previa iscrizione ad un albo a seguito di un esame di Stato.
      Alla disciplina particolare della professione di interesse generale è dedicato il titolo II, che rappresenta una cornice comune per tutte le professioni «regolamentate». I singoli ordinamenti verranno poi istituiti o modificati con l'esercizio delle deleghe previste dalla legge.
      In comune le professioni regolamentate hanno alcuni presupposti per l'esercizio delle attività (articolo 15); dei princìpi generali da rispettare per regolare il tirocinio e il successivo esame di Stato (articolo 16); le regole per l'iscrizione e la tenuta degli albi professionali (articolo 17); i princìpi per la costituzione, l'organizzazione e la forma giuridica degli Ordini professionali (articolo 18); l'articolazione degli Ordini territoriali (articolo 19), le attribuzioni dei consigli degli Ordini territoriali (articolo 20) e del Consiglio nazionale (articolo 21). Il titolo II prevede inoltre altre disposizioni comuni (articolo 22), i criteri per l'adozione e il valore giuridico dei codici deontologici (articolo 23) nonché le disposizioni sulla responsabilità, sulle sanzioni e sui procedimenti disciplinari (articoli 25, 26 e 27). Nello stesso titolo sono infine dettati i princìpi per l'istituzione di scuole di formazione professionale e corsi di aggiornamento (articolo 28), i requisiti di base per l'istituzione di associazioni professionali (articolo 29) e il regime tariffario (articolo 30). Il titolo si chiude con le disposizioni transitorie (articolo 31) e con la previsione che il Governo, in attuazione della delega di cui all'articolo 37 e di quanto previsto dall'articolo 38, provvede all'adeguamento dell'ordinamento che disciplina le professioni secondo l'elenco di cui all'allegato A alla proposta di legge (articolo 32). La delega consente al Governo non solo di decidere a quale regime assoggettare le singole attività secondo i citati princìpi e criteri direttivi, ma anche di valutare l'eventuale unificazione di Ordini che riguardano lo stesso settore economico.
      Il titolo III è dedicato alle associazioni delle professioni riconosciute. Per professione riconosciuta si intende la professione non rientrante in quelle di interesse generale per il cui esercizio si è costituita una associazione tra coloro che la esercitano. L'associazione si costituisce al fine di dare evidenza ai requisiti professionali dei propri iscritti nei confronti della collettività. Tali associazioni, per ottenere il riconoscimento, devono avere precise caratteristiche riferite, tra l'altro, alla democraticità dello statuto e alla istituzione di strutture dedicate alla formazione (articolo 35). Il Governo è delegato a stabilire nel dettaglio i requisiti richiesti alle associazioni. Le associazioni definiscono i livelli qualitativi e le verifiche per i propri iscritti ai fini del rilascio dei relativi attestati. Il riconoscimento comporta l'iscrizione in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia (articoli 33 e 34). Le modalità organizzative e di tenuta del registro sono definite dal Governo in base alla delega prevista dall'articolo 37. L'articolo 36, contenente le norme transitorie, prevede infine un regime agevolato per l'iscrizione in favore delle associazioni attualmente iscritte nella banca dati del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
 

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      Il titolo IV, che chiude la proposta di legge, è dedicato alle norme di attuazione. Sono previsti decreti legislativi delegati (articolo 37) e regolamenti di attuazione (articolo 38). Il titolo si chiude con la previsione dell'istituzione di una commissione di studio, composta da qualificati esperti di diversa estrazione, incaricata di predisporre gli schemi dei decreti legislativi.
      In conclusione, la normativa proposta rappresenta uno forzo per aggiornare l'ordinamento italiano e rendere coerente la disciplina delle professioni intellettuali con le esigenze della collettività. La sua adozione consentirà un adeguamento dell'attuale disciplina alle nuove dinamiche derivanti dai processi di integrazione europea e di internazionalizzazione che coinvolgono anche i professionisti, nonché un adeguamento della legislazione italiana al fenomeno emergente delle associazioni delle professioni riconosciute che richiedono, sia pur in termini diversi rispetto alle cosiddette «professioni protette», una specifica regolamentazione. Tutto ciò viene realizzato nel quadro del riparto costituzionale dettato dall'articolo 117, come modificato con la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione.
      L'importanza, l'attualità della materia e l'ampio dibattito già avviato nel corso della passata legislatura impongono una sollecita calendarizzazione e approvazione della presente proposta di legge, che potrà portare all'introduzione di una riforma non più rinviabile.
 

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